Quattro anni prima il Garante era stato aggredito per oltre 140.000,00 Euro.

Il Giudice di Pesaro Sentenzia così. Sentenza n. 90 del 08.02.2021

Quello che stai per leggere è una di quelle storie che in partenza riguardano migliaia di imprenditori e suoi famigliari.

Persone che con spirito di abnegazione e sacrificio hanno messo in piedi la loro azienda, l’hanno fatta prosperare per poi doversi trovare, in un periodo storico che ha piegato anche le più tenaci personalità, a veder fallire la loro opera.

Opera che ha dato i suoi frutti grazie anche al supporto del sistema Bancario, certo, ma che per erogare Credito ha però chiesto nel corso degli anni quasi sempre garanzie ai soci (..e non) dell’azienda.

Garanzie, chiamate FIDEJUSSION che rappresentano la ragione giustificatrice per la banca di chiedere i soldi ai Garanti nel momento in cui il debitore principale, l’Azienda, non è in grado di onorare in tempo i propri debiti.

Proprio a quelle persone Garanti che quelle fatidiche Firme avevano messo.

Firme pesanti come macigni ma che volente o nolente era necessario mettere per avere quel crediti necessario a far progredire l’azienda e alle volte negli ultimi tempi, anche solo per farla sopravvivere.

E da quelle Firme, li partiamo.

La Banca infatti richiede e ottiene nel 2015 un decreto ingiuntivo contro il fideiussore (che d’ora in avanti chiameremo con nome di fantasia “Mario”) di una ditta fallita per € 140.000,00 circa, di cui € 83.000,00 per un debito del conto corrente (apertura di credito – detto anche FIDO – e conto anticipi) e € 57.000,00 per un mutuo chirografario.

Mario si è opposto contestando la nullità del D.I. perché la banca Non aveva depositato tutta la documentazione del rapporto di conto corrente. 

Infatti, il conto era aperto certamente dalla metà degli anni ’80, questo era certo, mentre la banca però aveva depositato solo gli estratti conto dal 2010 in avanti in barba a quello che più volte ha ribadito la Corte di Cassazione (organo supremo di giurisdizione) di dover dimostrare il proprio credito dall’Inizio alla fine.

Nelle difese di Mario, il nostro avvocato InsiderBancario® Chiara dimostra che il rapporto è molto vecchio, non riesce però a farlo integralmente perché nonostante la specifica richiesta fatta alla Banca questa non consegna nulla.

Mario quindi, per il tramite dell’avvocato Eccepisce comunque:

  1. 1- Nel conto corrente, la presenza di vizi(usura, violazione della pari periodicità nell’applicazione degli interessi attivi e passivi);

  1. 2- Nel mutuo, il metodo di ammortamento cd. alla francese e la difformità tra il TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello realmente applicato;

  1. 3- La concessione abusiva del credito da parte della banca alla società poi fallita

  1. 4- E chiedeva anche il riconoscimento del risarcimento del danno – ma non dimostrandolo .

  1. 5- Proponeva anche immediatamente la sospensione del decreto ingiuntivo con la quale la banca aveva già iscritto ipoteca sui sui beni nonchè richiesta di cancellare l’ipoteca iscritta illegittimamente dalla banca.

Ebbene OTTIENE la sospensione per mancanza di tutti i documenti ma non la cancellazione d’urgenza dell’ipoteca.

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Mario purtroppo, nel corso della causa passa a miglior vita e intervengono nel procedimento i suoi eredi.

Il Giudice ad un certo punto del contenzioso dispone la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per tutti i rapporti contestati. 

I CTU sono quegli ausiliari del giudice (tecnici esperti – Commercialisti o Professori Universitari) che coadiuvano la missione del giudice nel fare giustizia.

In particolar modo gli aiutanti ufficiali del giudice devono dare luce all’applicazione tecnica di quanto la Legge dice e di come il giudice intende interpretarla e applicarla.

Con Grande Fatica si riesce ad ottenere l’ordine di esibizione (Art. 210 del Codice di Procedura Civile) di tutta la documentazione relativa al conto corrente dal suo sorgere ma la banca se ne frega e non ottempera.

Si, hai letto bene.

Il giudice, su istanza del nostro avvocato dispone che la banca depositi tutti i documenti dagli anni ’80 ad oggi.

E cosa fa la banca?

Si, se ne sbatte e tira diritta per le sue tesi difensive non consegnando al giudice proprio un bel niente.

E veniamo ai lavori peritali del Perito del Giudice (Il CTU per l’appunto)

Il CTU nella perizia depositata in maniera inequivocabile evidenzia: 

  1. a)la sussistenza del conto corrente e conto anticipi già molto del prima del prima del 2010(contrariamente a quanto sostenuto dalla banca);

  1. b) per questo motivo, non potendo accertare se il saldo debitorio, così come indicato nel primo estratto conto depositato, fosse veritiero o meno (per mancanza dei contratti e degli estratti dall’inizio del rapporto in avanti), viene AZZERATO;

  1. c) Anche il contratto di conto corrente del 2010 (che era stato stipulato per conformarsi alle nuove norme in materia di commissioni!!!!), era privo di tutte le condizioni previste per legge; ed inoltre era stato applicato l’Anatocismo anche dopo il 01.01.2014; non era stata correttamente pattuita la c.m.s.; la periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori non era conforme a legge; le spese non erano state indicate nel contratto.…del 2010..non un contrato della Preistoria!!!!!

  1. d) stessa sorte per il conto anticipi, poichè non era stato depositato un contratto, ma solo delle modifiche unilaterali del rapporto.

In defintiva i saldi del conto corrente e del conto anticipi vengono rettificati dal CTU, con un controcredito di € 111.000,00 circa: cioè il saldo passava da -€83.000,00 a + € 28.000,00. Da debitore di 83 mila euro a credito di 28 mila

  1. e) Anche il mutuo presentava dei vizi, in particolare il CTU dimostra la presenza di capitalizzazione composta insita nel piano di ammortamento alla francese, per un importo indebito di € 2.700,00.

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[che cos’è l’anatocismo derivante da regime finanziario del contratto di mutuo ne parlo in questo articolo

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Subito dopo il deposito della perizia del CTU, si costitituisce – al posto della Banca – una società che aveva acquistato il credito deteriorato (NPL) in una operazione cd. di cartolarizzazione.

Insomma si presenta questa società dicendo: “da adesso in avanti dovete pagare me non più la banca perché il credito me lo sono comprato io”.

Alla prima udienza utile, gli eredi del defunto Mario (Fidejussore) ConTestano che tale cessione di credito tra la banca e la nuova società avesse effetti nei confronti del fideiussore. 

Infatti, trattandosi pacificamente di contratto autonomo di garanzia, e non di semplice fideiussione come prevista nel codice civile, esso non era un accessorio del credito, ma un vincolo separato da quello che lega il debitore principale (nel nostro caso, la società fallita) alla banca.

Tale rapporto, nelle cessioni di credito come le cartolarizzazione, non può seguire

automaticamente le sorti del debito principale, ma necessita di un consenso del fideiussore, che nel caso non c’era stato!

QUINDI:

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 90 del 08.02.2021, ha riconosciuto che:

  1. 1- la banca aveva omesso di depositare tutta i documenti dai quali ricostruire l’intera storia dei rapporti (di conto corrente e conto anticipi) e quindi l’origine e l’entità del proprio credito.

  1. 2- il CTU aveva correttamente azzerato il saldo risultante dal primo estratto conto depositato

  1. 3- l’omessa consegna dei documenti richiesti dal fideiussore e l’omesso deposito nonostante l’ordine del Giudice, aveva impedito al fideiussore di esercitare il proprio diritto di difesa, in violazione dell’art. 24 della Costituzione

  1. 4- il metodo di capitalizzazione tipico del piano di ammortamento alla francese implica un costo occulto e pertanto illegittimo ( C’é l’Anatocismo!!!!)

  1. 5- il ricalcolo del conto e del conto anticipi (pari ad € 28.000,00 circa) veniva posto in compensazione con il debito residuo del mutuo la banca pertanto non aveva diritto di chiedere un decreto ingiuntivo per € 140.000,00 poichè il debito complessivo residuo ammontava ad € 25.000,00 circa la cessione dei crediti tra la banca e la società di cartolarizzazione non aveva alcuna efficacia nei confronti del fideiussore.

Hai detto niente!!

Ora se ti senti minimamente vicino alla VERA storia di Mario e dei suoi eredi, fai le tue opportune verifiche prima che la banca si muova.

Anche, e a maggior ragione, ORA che magari il rapporto non è in tensione e potresti scoprire verità sul tuo rapporto con la Banca che di certo il tuo direttore non dirà mai!

Se invece lo fosse corri partendo facendo il Test e chiedendo subito, se vorrai, un consulenza Gratuita con noi!

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