Il giudice del Tribunale di Verona decide vengano restituiti 34.883,86 euro ad un Impresa Veronese mia Cliente
Marco e Romano non sono nuovi a questo risultati.
Già 5 anni fa avevano risparmiato in transazione con un’altra banca oltre 65.000,00 euro perché il conto corrente era affetto da decine di migliaia di euro di interessi Usurari e Anatocistici (interessi su interessi).
La sentenza del primo Ottobre 2020 è interessante dal punto di vista della condanna alle spese mentre lo è meno circa le motivazioni che il giudice di prime cure da in merito a Prescrizione, Anatocismo e Tassi usurari rilevati nel corso dei trimestri dal 1998 al 2014.
In riferimento alla Prescrizione il giudice ha limitato tutta l’operatività di ricalcolo ai soli ultimi 10 anni. Ovviamente sarà motivo di Appello visto che l’Azienda ha sempre avuto un credito dalla Banca, il Fido è sempre esistito come si evince dalla Visura Centrale Rischi banca d’italia e le poste sono tutte ripristinatore.
In riferimento all’Anatocismo, il giudice anche qui, limitando i ricalcoli ai soli ultimi 10 anni ha tagliato furi ogni restituzione poiché la prassi utilizzata dalla banca di addebitare gli interessi passivi sul conto era già stata correttamente disciplinata a partire dal 2006 con contratto in cui si riconosceva la pari periodicità di addebito e di accredito del interessi (quindi sia quelli passivi, come fatto fino a quel momento) che quelli attivi.
Motivo di appello anche questo.
In riferimento all’Usura, utilizzando le “non formule” della Banca D’italia molti trimestri non sono più riusati Usurari come invece lo sono applicando correttamente e letteralmente il dettato normativo del 644 del codice penale e la legge 108 del 1996.
Nonostante tutto ciò, e numerosi contratti tra banca e cliente depositati dalla Banca in corso id causa di cui alcuni corretti, c’è una clausola che non è mai stata sanata.
Quella riferita alle Commissioni di Massimo Scoperto! MAI correttamente Pattuite!
Scrive il giudice:
[…..]che nei contratti di apertura di credito prodotti in causa dalla banca come doc.ti 8 e 10 risultano inserite clausole di CMS formulate in modo insufficientemente determinato, poiché indicanti solo la percentuale di riferimento, il montante (utilizzato) e la periodicità, senza alcuna chiara indicazione in ordine al concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), non consentendo perciò al correntista di comprendere il concreto meccanismo di funzionamento della commissione e, quindi, il suo effettivo impatto sui saldi di periodici del conto; ritenuto che la violazione dell’art. 1346 cod.civ. in relazione alla determinatezza dell’oggetto della clausola determini la nullità delle menzionate clausole di CMS e art. 1418, 2 comma, e 1325, 1 comma, n. 3, cod.civ. e, conseguentemente, la natura indebita di tutte le annotazioni effettuate dalla banca in base ad esse sino a nuova valida pattuizione (nella specie, non più intercorsa quanto a CMS);
Commissioni sostitutive:
passando, a questo punto, all’accertamento del saldo rettificato del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 17908, con accessorie aperture di credito; richiamata la CTU nella parte in cui, in applicazione di tutti i principi sopra illustrati, come compendiati nel quesito peritale, accerta che il saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente n. 17908 alla data del 01/04/15 è pari a +€34.883,87 a credito della società correntista; [….]
Beh, direi comunque un buon risultato in un terreno difficoltoso come il tribunale di Verona considerando che tutte le spese di giustizia, Legale e CTU il giudice le ha messe a carico della banca!
E sul tuo conto corrente?
Pensi davvero che sia tutto corretto?
Ritieni che queste clausole nei tuoi rapporti siano tutte correte?
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Magari anche solo per le CMS come è successo a questo mio Cliente!
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