Lo ha confermato con una ordinanza il tribunale di Bari il primo dicembre 2015 che si era già espresso sul punto attraverso il giudice delle esecuzioni già ad ottobre 2015.
nel provvedimento di ottobre si legge che:
Le clausole di determinazione degli interessi moratori contenute nei contratti di mutuo, CONSIDERANDO ANCHE LE SPESE E LE COMMISSIONI PER ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, devono ritenersi nulle perché determinate nella misura superiore al Tasso soglia.
Non sono dovuti quindi interessi ai sensi dell’art. 1815 CC II Comma.
Le somme versate fino ad oggi vanno imputate tutte alla restituzione del solo capitale così come per le rate a venire andrà pagata solo la quota capitale.
A dicembre l’ordinanza chiarisce in maniera netta e chiara che:
ai fini della determinazione del costo complessivo del mutuo, già nella sua fase genetica (e cioè quando sottoscrivo il contratto), si deve tener conto degli interessi corrispettivi, degli interessi moratori ( considerando lo spread moratorio e non l’automatica somma dei due tipi di interesse ) le polizze di assicurazione connesse al mutuo, i costi di istruttoria e le commissioni di estinzione anticipata (anche qui non sommando questa entità percentuale al tasso corrispettivo o a quello moratorio rilevabile dal contratto).
Viene infatti sottolineato che, sebbene la commissione di estinzione anticipata venga pagata solo nel caso in cui si verifichi questo evento, debba simularsi il conteggio di una potenziale estinzione del mutuo già a pochi giorni dalla sottoscrizione e verificare se, applicando oltre a questa le atre condizioni e spese, venga superata o meno la soglia di legge.
In questo caso si è confermata la sospensione della esecuzione immobiliare e la gratuità dei due mutui.
Un ulteriore bel risultato che lascia ben sperare sia chi viene aggredito dalla banca, come in questo caso, perché non più in grado di onorare i pagamenti delle rate sia per chi si vorrà togliere qualche sassolino dalla scarpa.
Date un occhiata, potrebbe davvero darsi che il mutuo diventi gratuito come in questo caso!
Dimenticavo!… anche laddove il mutuo non dovesse essere Usurario ci sono altri vizi riscontrabili che possono comunque ridurre il debito nei confronti dell banca, come la mancata presenza a contratto in chiaro del reale TEG in violazione dell’art. 117 del TUB.