Fidejussioni Tutte "Parzialmente Nulle" se fatte su Schema ABI
SENT. SEZIONI UNITE CASSAZIONE 30 DIC. 2021 N. 41994
La Suprema Corte ha confermato che le Fidejussioni fatte dalle singole Banche sullo schema pre-confezionato a suo tempo dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e poi dato in pasto alle attività commerciali delle banche per ufficializzare i contratti di garanzia sono parzialmente nulle.
Significa che il contratto di Fidejussione che potresti aver firmato nel suo insieme riamane efficace, tranne le clausole riportate in tre specifici articoli, n. 2, n. 6 e n. 8 (rispettivamente clausole “di reviviscenza”, derogatoria dell’art 1957 c.c. e di “sopravvivenza”).
Avrà la tua Banca rispettato la legge? Non Aspettare! Ora hai la possibilità di capire se puoi difenderti oppure no grazie a quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n.41994
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Si è quindi risolto il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza da parte dell’ Antitrust e dalla Banca d’Italia, giacché frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza.
La sezioni unite, in sintesi, afferma il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo (fatto appunto dall’ABI) sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.
Di seguito il principio di diritto enunciato dai Giudici di legittimità:
«i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
ASPETTI IMPORTANTI PER IL CONTENZIOSO BANCARIO UTILISSIMI PER TE:
[Chi ha diritto a fare causa] il riconoscimento finalmente che la legittimazione attiva (all’esercizio della dell’azione contro la banca di nullità e di risarcimento del danno) spetta sia all’imprenditore che al consumatore finale;
[Indebiti e Danni si Sommano] la cumulabilità dell’azione di nullità, con la domanda di ripetizione di indebito e con quella di risarcimento del danno;
[Banca d’Italia ha portata di PROVA della condotta Anti concorrenziale] i provvedimenti della Banca d’Italia, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, hanno natura di atti con <<elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale>> illecita da parte delle banche, per cui <<il giudice di merito è …tenuto ad apprezzarne il contenuto>>;
– [Anche se non la chiedi Tu è il Giudice a Rilevare da solo la NULLITÀ delle Clausole] che trattasi di nullità .
La sentenza delle Sezioni Unite offre pertanto validi elementi di tutela non solo per te garante che sei ancora coinvolto in giudizi con le banche o i cessionari degli #NPL (società che hanno comprato il credito dalla originari banca con cui avevi iniziato e acceso il rapporto), ma anche per TE che fossi già stato condannato a pagare la banca sulla base della garanzia da lei escussa.
Possibile quindi anche OGGI la restituzione di quanto hai pagato sulla base di una Fidejussione nulla!
❗️❗️ NOTA MOLTO BENE:
Se parliamo di Fidejussioni Omnibuss Il discrimine importante sarà capire quando hai firmato il tuo contratto, se prima o dopo l’anno cruciale 2005 (provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 02.05.2005 che ha dichiarato lo schema contrattuale ABI contrario alla libera Concorrenza del mercato).
Questo perché dovremo PROVARE in giudizio, per tutti i contratti POST anno 2005, la condotta Anticoncorrenziale della Banca depositando decine di contratti identici (di altri clienti e di altre banche) a quello che avrai firmato tu. Per quei contratti di Fidejussione firmati prima del 2005, c’è già la prova del provvedimento Antitrust a dimostrare l’accordo di cartello ABI.
Questo vale per i contratti di Fidejussione così detti Ominibus.
Cos’è un Fedejussione Omnibus? Con tale espressione ci si riferisce al contratto con cui il fideiussore si obbliga verso la Banca a garantire l’adempimento di tutti i debiti, inclusi quelli sorgenti dopo la conclusione del contratto di fideiussione, di cui il beneficiario della garanzia (debitore principale) risulterà titolare alla scadenza pattuita. Te la riscrivo facile: la banca resta garantita per la totalità dei suoi crediti, presenti e futuri. TU Fidejussore garantisci a Vita. (ATTENZIONE!! Se la fidejussione Omnibuss non dovesse essere almeno limitata nell’importo massimo garantito, è NULLA!)
Se invece parliamo di contratti di Fidejussione Specifiche la necessità di provare in giudizio la condotta Anticoncorrenziale della Banca depositando contratti di Fidejussione, di altre banche, identici a quello che avrai firmato tu vale per TUTTI i contratti. Firmati sia prima che dopo il 2005.
Cos’è un Fidejussione Specifica? E’ un contratto in cui tu Garante ti impegni a pagare nel caso di inadempimento del debitore principale (per es. la tua Azienda) solo per l’importo massimo indicato in quel o quei contratti (limitata quindi) e per quello specifico contratto (per quel finanziamento) o per quei specifici contratti ( Es. Un fido di cassa e il Finanziamento). Non sarai garante per altri Crediti diversi che dovessero aver già concesso al debitore principale o che dovessero concedergli in futuro diversi da quelli specificatamente e limitatamente indicati nel contratto.
Quindi la Tua difesa dalla banca o l’Attacco alla banca, vanno assolutamente ben preparati, NON IMPROVVISARE ed evita professionisti inesperti.
In fine è importante evidenziare che – con la menzionata sentenza – torna in grande spolvero l’usura bancaria soggettiva (c.d. in concreto), relegata da tempo a ipotesi di reato secondaria e residuale rispetto all’usura bancaria oggettiva (c.d. in astratto). [Cit. Avv. Luigi Iosa]
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