La Corte di Cassazione ribadisce quanto già detto dalla Corte di Giustizia Europea!

Ordinanza N.n. 18275/2021 del 25/6/2021:

Quando la banca ti dice quello che le dovrai dare per i soldi che ti presta, deve Essere chiara e comprensibile come lo stesse dicendo ad un Bambino di 9 anni!

Nel testo si legge.“…al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie; In tale prospettiva, costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione da effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso..”

In sostanza quello che poi ti devi chiedere è, se la banca violando o avendo violato questo principio, cosa è tenuta a restituire?

Che tipo di Sanzione un giudice potrebbe combinarle?

L’art. 117 del TUB (Testo Unico bancario) recita al comma 4:

I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Al comma 7: In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (Riferito agli Usi Piazza Nulli), si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

In definitiva la Sanzione applicabile sarebbe quella di riconoscerle al massimo il 30 % del Totale Interessi che le hai pagato o Promesso di pagare!

Si, parliamo di un Risparmio che può arrivare al 70% del Totale interessi del Tuo Mutuo, Conto Corrente, Finanziamento o Leasing!

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