Quante volte hai sentito questo detto o lo hai pensato vedendo svolazzare nei mesi di Aprile Maggio quelle belle creature dalla coda inconfondibile.
E’ il primo pensiero che mi è venuto in mente leggendo questa Ordinanza interessantissima del Tribunale di Ancona in Tema di Leasing.
Ed è del 14 maggio 2020 il provvedimento del giudice Marchigiano in cui chiede al proprio perito CTU di fare i conti proprio come abbiamo chiesto noi in fase di atto di opposizione.
I così detti quesiti che il giudice ha posto al proprio ausiliario, il CTU, commercialista Tecnico per l’appunto, che dovrà fare i conti, ricalcano in maniera fedele i criteri da noi utilizzati nella nostra perizia di parte depositata in causa a corredo indispensabile dell’Atto di citazione.
È decisamente un’ottima notizia considerando le diverse difficoltà che si incontrano in tema di Leasing a far capire ai magistrati i subdoli e occulti meccanismi che si celano in questi tipi di contratti.
Promesse invisibili ai non addetti ai lavori, e probabilmente anche a Te, ma che fanno lievitare in maniera esagerata il costo effettivo dell’operazione finanziaria oltre, molto spesso ( 70% dei casi), le soglie consentite dalla legge.
Soglie rappresentate sotto forma di Tasso che NON possono essere superate in nessun caso.
Né in fase di dazione, cioè mentre stai pagando la tua rata di Leasing in questo caso visto che parliamo di Leasing ma vale anche per i mutui e finanziamenti, né tantomeno quando stai promettendo alla banca i tuoi impegni nel contratto.
Così come recita la legge 108 del ’96 … e ancor più in maniera chiara la legge 24 del 2001 che ne interpreta in maniera inequivocabile il senso della norma:
l’usura si manifesta già al momento della Promessa.
Cioè mentre stai firmando il contratto e promettendo alla banca di restituirgli il capitale prestato, le spese, le commissioni e gli interessi, a quel determinato Tasso e secondo quel determinato piano di ammortamento (sequenza di rate che manifesta quanto di capitale e interesse restituirai mese dopo mese o trimestre dopo trimestre..).
Ecco in quel determinato istante il Tasso Effettivo che prometti di pagare da li in avanti alla banca deve essere:
- chiaro e comprensibile da parte tua che lo stai sottoscrivendo;
- al di sotto delle Soglie di Usura sia che le cose vadano bene nel rapporto tra te e la banca, sia che le cose vadano male.
Bene significa che tu pagherai puntualmente, oltre all’acconto iniziale, le tue belle fatture del leasing ogni singolo mese o trimestre o scadenza che sia fino ad arrivare alle fine quando potrai riscattare il bene che hai acquistato tramite il leasing.
Male, ipotizzando che tu ad un certo punto del contratto non sarai in grado di pagare le tue fatture e in base al contratto cosa potrà pretendere da Te la Banca?
Qui cade l’asino…
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Ma veniamo all’ordinanza che vede in volo la nostra bella Rondine…
Il Giudice del Tribunale Marchigiano chiede al suo perito:
- il TAEG corrispondente all’ipotesi di decadenza dal Beneficio del termine, e risoluzione anticipata del contratto tenendo in considerazione dell’attualizzazione dei canoni a scadere, maggiorati del prezzo pattuito per l’opzione di acquisto finale, nel caso di mancato pagamento fin dal primo canone successivo al maxicanone anticipato.
- il TAEG corrispondente all’ipotesi di estinzione anticipata volontaria subito dopo la stipula del contratto e se esso sia superiore ai limiti di cui alla Legge 108/96 vigente alla data di stipula;
- Se il contratto esprime pattuizione usuraria ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge N° 108\1996 considerando i criteri stabiliti dal contratto per la determinazione del TASSO DI MORA, nonché di tutte le remunerazioni pattuite in caso risoluzione per inadempimento ivi compreso l’attualizzazione
- In caso di positivo riscontro a quanto al punto 1. in termini di diversità tra il Tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato, con scarto, superiori ai 5 centesimi, ridetermini il CTU il saldo del leasing applicando i tassi sostitutivi di cui al comma 7 dell’art. 117 TUB, imputando tutti i versamenti al capitale e senza alcuna capitalizzazione;
- In caso di positivo riscontro ai punti 2., 3., 4.,in termini di superamento del tasso soglia in forza del Taeg iniziale da determinare sulla base delle condizioni economiche desumibili dal contratto di leasing e dalla complessiva documentazione ad esso riferita e punto 4., ridetermini il CTU il saldo del leasing imputando tutti i versamenti a capitale e senza computare nessun interesse a debito della conduttrice rideterminando i canoni a scadere.
Ecco, dopo questi punti espressi in giuridichese, non me ne volere ma ho riportato quanto scritto nell’ordinanza, cerco di riportarti in maniera semplificata cosa dice il giudice facendoti immaginare la situazione.
Temporalmente mettiamoci seduti lì, il giorno in cui hai firmato il contratto.
Immaginati di essere seduto davanti al funzionario della banca.
In quel preciso momento stai ipotizzando cosa potrà succedere da li in avanti.
<< ok banca, tu mi presti questi soldi, acquisti per mio conto il bene, io ti do intanto questo acconto, pagherò questi importi in singolare rate dell’importo di.., al Tasso Variabile del.. e alla fine avrò questa maxi rata per riscattare il bene e far si che diventi di mia proprietà…>
Fin qui tutto bene, scena che potresti aver vissuto anche tu e che prevede che le cose filino via lisce come l’olio.
Fai attenzione ora, perché c’è anche scritto a contratto che nel caso tu non sarai in grado di pagare puntualmente solo 3 rate del Leasing anche non consecutive, la banca ti potrà far cadere dal così detto “Beneficio del Termine” e chiederti di restituirle tutti in una volta i soldini indietro.
Si…potrà chiederti in anticipo anche gli interessi che avresti dovuto pagare da li alla naturale scadenza del contratto oltre che la maxi ratona finale!
Cos’è il “Beneficio del Termine”? È quella promessa che la banca ti fa in sede contrattuale di aspettare un Tempo prestabilito senza poterti chiedere la totalità dei soldi che ti ha prestato insieme in un unica volta. A patto che tu rispetterai il così detto “piano di ammortamento”, ossia la modalità con cui le dovrai restituire i soldi.
Ti promette e accetta che tu gli restituirai i soldi un pò al mese, a rate quindi, le quali a loro volta saranno costituite in parte da capitale e in parte da interessi.Interessi per singola rata che saranno maggiori all’inizio rispetto al capitale, almeno fino alla metà del “Tempo “concordato (5-10 15 anni), cosa che si invertirà poi nel secondo periodo di ammortamento ( c.d. “Ammortamento alla Francese”).
Argomento questo sull’Ammortamento alla Francese su cui torneremo.
Tornando li seduti al tavolo con la banca…
Quale sarà quindi il Tasso Effettivo Globale (insieme di Interessi, spese, More e commissioni collegate al credito compreso l’Anatocismo) che pagherai alla banca fra 3 mesi, 6 mesi, un anno o più se non riuscissi più a pagare le rate?
E se dovessi vincere al lotto o avrai comunque a disposizione delle somme di denaro per poter estinguere anticipatamente quel leasing? Quale Sarà il Costo Complessivo il TAEG per l’appunto, che la banca ti chiederà?
Queste sono le domande in soldoni che il giudice ha posto al suo Tecnico Ausiliario (il CTU- Consulente Tecnico d’Ufficio) e a cui quest’ultimo dovrà dare risposta.
Nell’ipotesi in cui questi scenari si dovessero verificare e il Tasso Effettivo Globale che la banca potrà applicarti fosse diverso da quello espresso nel contratto, il giudice ordina che tutto il contratto dovrà essere ricalcolato al c.d. 117 TUB.
Per te che hai firmato quel contratto varrebbe in soldoni riconoscere alla banca solo un terzo circa degli interessi che gli avevi promesso inizialmente. Oltre al capitale naturalmente.
Se il Tasso Effettivo Globale che la banca potrà applicarti fosse oltre che diverso da quello espresso nel contratto ma addirittura superiore al c.d Tasso Soglia previsto per legge (Tasso d’Usura), il giudice ordina che tutto il contratto dovrà essere invece ricalcolato senza riconoscimento alcuno di Interessi.
Si hai letto bene, senza interessi. Si Applica il 1815, 2^ comma, del codice Civile!
Dovrai restituire solo il Capitale.
La rondine vola per questo cliente che si è opposto alle pretese della banca è potrà essere per lui, dopo la sentenza, una bella primavera.
Per il tuo giardino, la tua bella azienda, e qui chiudo, la speranza che fioriscano anche i tuoi di interessi c’è laddove potrai presentare una Perizia e una difesa legale capaci di far volare in cielo anche la tua Rondine!