[MUTUO USURARIO-BANCA CONDANNATA A RESTITUIRE TUTTI GLI INTERESSI]

‍ 24 Novembre 2017 Sentenza del Tribunale di Siena di ieri 24 Novembre 2017.

Dall’amico e collega di squadra dott. Masiani

Caro imprenditore addrizza le antenne che, se difeso bene puoi portare a casa una bella somma di denaro!!!!

Scrive IERI il giudice Senese:

(…..La commissione per estinzione anticipata, come pure gli interessi moratori, vanno compresi nel calcolo del TAEG al fine del superamento del tasso soglia usura perché l’art.1 co.1 L.L.394/2000, convertito in L.24/2001, statuisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”

Pertanto , la valutazione in ordine all’ usurarietà delle pattuizioni contrattuali verrà operata ricomprendendo nel TAEG tutte le voci connesse all’erogazione de credito, escluse imposte e tasse (art.644 co IV cp).

Naturalmente, il parametro cui rapportare il TAEG così calcolato sarà quello di cui all’art.2 co IV L.108/96.

Il tasso soglia usura è unicamente quello previsto con legge primaria e pertanto l’aumento di 2.1 punti percentuali, operato per poter raffrontare il TEG del singolo cliente con il TEGM che non comprende la mora, non potrà essere utilizzato per il cd.”tasso soglia usura composto”.

Detta “innovazione” o direttiva o istruzione che dir si voglia, della Banca d’Italia, anche se recepita in decreti ministeriali, non può incidere su norma primaria.

Nel caso di specie, il tasso di mora pattuito supera (di per sé solo) il tasso soglia usura ed il tasso d’interesse pattuito, considerando anche la commissione di estinzione anticipata, lo supera egualmente.

E’ evidente che la complessa operazione posta in essere (mutuo fondiario, garantito da ipoteca, pegno su obbligazioni ad ulteriore garanzia del mutuo) nel medesimo giorno , più che soddisfare le esigenze del cliente mirava ad assicurare, con operazioni formalmente distinte ma teleologicamente collegate, un macroscopico ed illecito vantaggio per la banca convenuta.

Ex art.1815 II co cc, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e NON SONO DOVUTI INTERESSI.
LA BANCA DOVRA’ RESTITUIRE ALLA MUTUATARIA l’importo totale di interessi e commissioni illecitamente percepiti pari ad euro 192.156,94, oltre interessi e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo.

PQM

Accoglie la domanda condanna parte convenuta ……… SOC. COOP.,
in persona del legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 192.156,94 oltre interessi e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo
– a rifondere le spese processuali di parte attrice ……. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida al procuratore antistatario avv. …. in euro 34.219,20 per
compenso, euro 759,00 per spese (da regolarizzare!), oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta….)

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Chiusa parentesi con il testo del giudice e ho poco da aggiungere!

QUI TROVI IL LINK per Leggere il TESTO INTEGRALE della SENTENZA -> [MUTUO DA USURA_TASSO ZERO] TRIBUNALE SIENA DEL 21 11 2017

CONCETTO BASE: PER USURA OCCORRE COMPRENDERE COMMISSIONE PER ANTICIPATA ESTINZIONE – NO AUMENTO 2,1% PER TASSO MORA

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Se sei un imprenditore o professionista e vuoi capire se la Banca , OLTRE AD AVERTI SOTTRATTO SOMME PER ANATOCISMO E USURA ABBIA generato DANNI che potrebbero essere di gran lunga superiori al semplice indebito da Anatocismo o all’Usura accertata come in questo mutuo,

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