Usura Bancaria: Appello Torino 20 dicembre 2013 – Pres. Grimaldi – Est. Federica La Marca.
Usura – Istruzioni della Banca d’Italia – Funzione.
Usura – Istruzioni della Banca d’Italia – Derogabilità alla legge – Esclusione – Precettive per il giudice – Esclusione.
Usura – Fissazione del tasso soglia trimestrale – Decreto del Tesoro – Compiti della Banca d’Italia – Solo consultivo.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge.
Il procedimento per pervenire alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l’automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d’Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva, e stabilisce pure un «correttivo», come riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire all’ indicazione del tasso soglia. Non può dunque affermarsi un’automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d’Italia e il TEGM, sia dal punto di vista formale, atteso che questo è stabilito con decreto solo «sentita la Banca d’Italia», sia dal punto di vista sostanziale perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal ministero competente.
(sintesi del Prof. Angelo Dolmetta)
SCP: In sostanza ai fini della determinazione del TASSO EFFETTIVO applicato nell’utilizzo degli scoperti di conto corrente da parte di un utente bancario, vanno prese in considerazioni tutte le spese e commissioni a qualsiasi titolo collegate all’erogazione del credito, quindi anche le Commissioni di Massimo Scoperto ( Commissioni istruttoria veloce, Commissione Disponibilità fondi etc). Infondata dunque è la difesa delle banche che invocano le Circolari della Banca d’italia che escludono la CMS dal calcolo del TEG).